Acciaio: dal 1° ottobre 2026 scatta l’obbligo di dichiarare il Paese di fusione e colata
9 Settembre 2026
Di Moore

Nuove regole per gli importatori di prodotti siderurgici interessati dalle misure di salvaguardia UE.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, pubblicato il 31 agosto in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, chiarisce quali documenti possono essere utilizzati per dimostrare il Paese di fusione e colata (Melt & Pour) dell’acciaio importato.
Documento principale: il Mill Test Certificate, che deve indicare il Paese di fusione e colata e il numero di colata.
Ma le modalità di prova sono ampie: se il certificato non contiene queste informazioni, le autorità doganali potranno considerare, tra gli altri:
- fatture e bolle di consegna;
- certificati di qualità;
- ordini di acquisto e contratti;
- dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
- documenti di produzione e contabilità analitica;
- documenti doganali del Paese esportatore;
- corrispondenza commerciale;
- descrizioni dei prodotti.
Attenzione all’operatività doganale: la prova del Paese di fusione e colata dovrà essere comunicata attraverso uno specifico codice TARIC. La mancata presentazione della documentazione richiesta potrà determinare ritardi nello sdoganamento, con il rischio di perdere il beneficio del contingente tariffario o, nei casi previsti, di vedersi rifiutare l’importazione.
Per gli operatori è quindi fondamentale muoversi già ora nei confronti dei fornitori, definendo anche contrattualmente l’obbligo di fornire documentazione completa, corretta e tempestiva.
Un nuovo adempimento che rende ancora più importante la tracciabilità lungo la supply chain siderurgica.
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